La nuova disciplina indennitaria è costituita dall'insieme delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 38/2000 e delle norme del Testo Unico ivi espressamente richiamate, nonché dalle altre norme del Testo Unico (e delle successive integrazioni o modifiche) che restano applicabili in quanto compatibili con la nuova disciplina, per effetto del generale richiamo effettuato dal comma 11 dello stesso articolo 13.Sul piano generale per i postumi di carattere permanente conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi dal 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate da tale data , in luogo della rendita per inabilità permanente prevista dall’art. 66 , n. 2 del TU è corrisposto l’indennizzo per danno biologico. L’art. 73 c. 3 della Legge 388/2000 ha così sostituito le parole del testo originario dell’art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 che parlava di infortuni sul lavoro verificatisi o denunciati.Il 25 luglio 2000 è la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (SO n. 172) del DM 12.12.2000 concernente l’approvazione delle tre tabelle relative al danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tale decreto, com’è noto, è previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 38/2000 in attuazione della delega conferita dal Governo con la L. 144/1999 (art. 55 c. 1 p. S) con la quale il legislatore accogliendo i ripetuti inviti della Corte Costituzionale aveva previsto , nell’ambito del sistema di indennizzo e di sostegno sociale dell’assicurazione infortuni un’idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico.
A - Infortunati o tecnopatici senza postumi o con postumi inferiori al 6%.
Non hanno diritto ad indennizzo, il quale inizia ad essere corrisposto dal grado di menomazione pari o superiore al 6% (comma 2, lettera a). Puo accadere che le condizioni psicofisiche dell’assicurato già dichiarato guarito senza postumi permanenti o con postumi che non
raggiungono il minimo per l’indennizzabilita in capitale (6%) o in ren-
dita (16%) - si aggravino con il decorso del tempo. Ai sensi del comma 4, in caso di aggravamento conseguente all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale, questi assicurati, entro dieci anni dalla data dell'infortunio o quindici dalla data di denuncia della malattia professionale, hanno diritto a richiedere:
- l'indennizzo in capitale per danno biologico, se la menomazione si è aggravata raggiungendo o superando il grado del 6% senza arrivare ad un grado indennizzabile in rendita (pari o superiore al 16%);
- la liquidazione della rendita per danno biologico e danno patrimoniale, se la menomazione si è aggravata ed ha raggiunto un grado indennizzabile in rendita.
Se si tratta di malattie neoplastiche, di silicosi o asbestosi, o di malattie infettive e parassitarie, la domanda di aggravamento, esclusivamente ai fini della liquidazione della rendita e, quindi, non ai fini dell'indennizzo in capitale, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente richiesta. Il procedimento amministrativo per l'accertamento dell'aggravamento ai fini dell'indennizzo in capitale o in rendita può essere promosso solo a richiesta dell'interessato, e quindi non su iniziativa dell'Istituto La richiesta va formulata nei modi e nei termini stabiliti per la revisione delle rendite in caso di aggravamento. Si osserva, a tale riguardo, che questa disposizione, sia nella ratio che nella formulazione letterale, è identica alla norma contenuta nel penultimo comma dell'art. 83 T.U., alla cui applicazione il legislatore intende, quindi, fare riferimento. In caso di accoglimento della domanda, si seguono le regole stabilite ai successivi punti per la liquidazione dell'indennizzo in capitale e per la liquidazione della rendita. La domanda di revisione finalizzata alla liquidazione dell’indenniz-zo in capitale ovvero alla sua riliquidazione, nell’ipotesi che lo stesso sia stato concesso sulla base di una menomazione di grado inferiore a quello sopraggiunto, puo essere presentata una sola volta. Tale limite peraltro non opera per il caso in cui il soggetto, gia indennizzato in capitale, chiede di essere sottoposto a visita di revisione per ottenere la rendita
B- Infortunati o tecnopatici con postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%.
Hanno diritto soltanto all'indennizzo in capitale del danno biologico. Pertanto, una volta accertato in sede medico-legale che a seguito dell'infortunio o della malattia professionale sono residuati postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiori al 16%, all'assicurato va liquidato l'indennizzo. Si applicherà la tabella per l’indennizzo del danno biologico e i suoi criteri di applicazione.
Il comma 8 dell'art. 13 disciplina le situazioni in cui, al termine del periodo di inabilità temporanea assoluta, non sia ancora possibile il definitivo accertamento medico legale del grado di menomazione dell'integrità psico-fisica. In queste situazioni, è necessario da un lato garantire la tempestiva erogazione del ristoro economico del danno biologico, se dovuto, ma dall'altro è anche necessario evitare indennizzi in capitale superiori all'effettivo grado della menomazione definitivamente accertata, trattandosi di importi non più recuperabili. A tali scopi il comma 8 introduce la possibilità di una liquidazione dell'indennizzo in capitale in misura provvisoria che, di fatto, significa possibilità di effettuare due visite di accertamento dei postumi:
- la prima, al termine del periodo di inabilità temporanea assoluta, che può concludersi con una valutazione provvisoria dei postumi e che può dare luogo alla liquidazione del corrispondente indennizzo in capitale, anch'esso provvisorio;
- la seconda, da effettuarsi con scadenza decisa dal medico ma comunque non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del certificato medico definitivo, che si conclude con la valutazione definitiva dei postumi e che dà luogo alla liquidazione, anch'essa definitiva, del corrispondente indennizzo in capitale, oppure dell'importo dovuto come differenza rispetto all'indennizzo eventualmente già liquidato in via provvisoria.
Resta fermo che, per espresso dettato legislativo, "l'indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato" e che, pertanto, l'importo dell'indennizzo provvisorio dovrà essere determinato tenendo conto di questo vincolo.
Sull'argomento sono necessarie le seguenti precisazioni operative.I presupposti della liquidazione dell'indennizzo in capitale in misura provvisoria sono due: il fatto che, al primo accertamento, la menomazione sia valutabile in misura pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ed il fatto che sia presumibile che, anche in sede di accertamento definitivo, la menomazione stessa continui ad essere valutabile entro i predetti limiti. Presupposto della liquidazione prowisoria e pur sempre un accer-tamento medico-legale dal quale siano emersi postumi permanenti di grado indennizzabile, ancorche allo stato non ancora esattamente quantificabile. Segue da ciò che non può procedersi a liquidazione provvisoria ove dal suddetto accertamento emerga 1'inesistenza di postumi ovvero la non riconducibilità degli stessi alla soglia minima del 6%.
Ne consegue che:
1. se al primo accertamento i postumi sono valutabili in misura inferiore al 6%, non si dà luogo a valutazione provvisoria e si deve, invece, procedere alla valutazione definitiva e alla chiusura del caso senza postumi indennizzabili;
2. se al primo accertamento i postumi sono valutabili in misura pari o superiore al 6% ma sia presumibile che all'esito dell'accertamento definitivo siano valutabili in misura inferiore al 6%, si deve procedere a valutazione provvisoria dei postumi con riserva di secondo e definitivo accertamento, senza però provvedere a liquidazione provvisoria dell'indennizzo;
3. se al primo accertamento i postumi sono valutabili in misura pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, ma sia presumibile che all'esito dell'accertamento definitivo siano valutabili in misura pari o superiore al 16%, si deve procedere a valutazione provvisoria dei postumi con riserva di secondo e definitivo accertamento, senza però provvedere a liquidazione provvisoria dell'indennizzo;
4. se al primo accertamento i postumi sono valutabili in misura pari o superiore al 16%, si potrà costituire la relativa rendita (vedi punto 3.3.) cadenzando opportunamente la successiva revisione attiva.
In ogni caso, la data di effettuazione della seconda e definitiva visita di accertamento postumi, sia che si eroghi l'indennizzo provvisorio, sia che non lo si eroghi, deve essere comunicata all'assicurato. Il provvedimento di liquidazione dell'indennizzo in capitale in misura provvisoria, proprio per la sua natura e per come è configurato dal comma 8, non può essere oggetto di opposizione che, quindi, può essere presentata solo contro il provvedimento definitivo.Infine, per quanto superfluo, si fa presente che l'età da prendere a riferimento per l'applicazione della "Tabella indennizzo danno biologico" in sede di liquidazione definitiva è quella assunta per la liquidazione provvisoria.
Si ritiene applicabile, in via analogica, anche ai fini della eventuale corresponsione degli interessi di mora, il termine temporale vigente per la costituzione delle rendite (120 giorni dalla data di ricezione del certificato medico definitivo o della denuncia, o del primo certificato medico, della malattia professionale che non abbia comportato astensione dal lavoro; cfr. circolare n. 26/1992).Nei casi in cui si segue la procedura della liquidazione provvisoria, il suddetto termine deve ritenersi sospeso per il periodo intercorrente tra la data dell'accertamento provvisorio e quella dell'accertamento definitivo.Il comma 8, peraltro, non indica espressamente il termine entro il quale si deve procedere alla liquidazione dell'indennizzo in capitale in misura provvisoria, né sono applicabili i termini generalmente previsti per la conclusione del procedimento amministrativo, posto che la liquidazione provvisoria costituisce una fase dell'intero procedimento che si conclude solo con l'accertamento e la liquidazione definitivi. In assenza di specifici riferimenti normativi, si ritiene opportuno attenersi per la liquidazione dell'indennizzo provvisorio al termine di 30 giorni decorrente dalla data del relativo accertamento postumi. Infine, si osserva che il comma 8 prevede l'obbligo, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, di comunicare all'assicurato la previsione circa l'esistenza di postumi di carattere permanente indennizzabili in capitale in misura provvisoria. Si tratta di un termine per uno specifico adempimento che, comunque, sta all'interno del termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo e non incide sulla sua complessiva durata.In ogni caso 1'indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello liquidato in via provvisoria. Presupposto della liquidazione provvisoria è pur sempre un accertamento medico-legale dal quale siano emersi postumi permanenti di grado indennizzabile, ancorchè allo stato non ancora esattamente quantificabile. Segue da ciò che non può procedersi a liquidazione provvisoria ove dal suddetto accertamento emerga 1'inesistenza di postumi ovvero la non riconducibilità degli stessi alla soglia minima del 6%.Il suddetto termine di 120 giorni deve ritenersi sospeso per il periodo intercorrente tra la data dell’accertamento provvisorio e quella dell’accertamento definitivo. Anche la ricaduta , successiva alla data dell’accertamento provvisorio e prima dell’accertamento definitivo , sospende ma non interrompe il suddetto termine per tutta la durata della nuova inabilità temporanea : la data dell’accertamento postumi definitivo ,pertanto, potrà essere scadenzata a data diversa da quella precedentemente fissata purchè nel rispetto del residuo termine annuale. I postumi rilevati a seguito di ricaduta possono essere presi in considerazione solo se riconducibili con una valutazione ora per allora ll’accertamento postumi originario. Un nuovo infortunio ovvero una recidiva che dovesse verificarsi in un certo periodo , se investe l’apparato anatomo funzionale leso in precedenza , interrompe il suddetto termine che,pertanto, ricomincia a decorrere ex novo dalla data di ricezione del certificato medico definitivo relativo al nuovo infortunio. In tal caso ovviamente l’accertamento dei postumi, sia provvisorio che definitivo comporterà l’unificazione dei postumi conseguenti al primo ed al secondo infortunio.
Circa i termini prescrizionali si ritiene, allo stato, che possano trovare applicazione le disposizioni vigenti in materia di prescrizione del diritto alle prestazioni; in particolare trova applicazione il principio generale che il periodo prescrizionale inizia a decorrere dal momento in cui l'assicurato è nelle condizioni di esercitare il proprio diritto, e cioè dalla data in cui i postumi permanenti hanno raggiunto la misura minima indennizzabile in capitale e, nel caso di tecnopatia, l'assicurato ne è consapevole secondo criteri di normale conoscibilità.
Ai sensi del comma 4, in caso di aggravamento conseguente all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale, gli infortunati ed i tecnopatici già indennizzati in capitale in quanto portatori di menomazioni con grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% hanno il diritto di richiedere, entro dieci anni dalla data dell'infortunio o quindici dalla data di denuncia della malattia professionale:
- l'adeguamento dell'indennizzo in capitale già concesso, se la menomazione si è aggravata ma non ha raggiunto un grado indennizzabile in rendita (pari o superiore al 16%);
- la costituzione della rendita, se la menomazione si è aggravata ed ha raggiunto un grado indennizzabile in rendita.
Se si tratta di malattie neoplastiche, di silicosi o asbestosi, o di malattie infettive e parassitarie, la domanda di aggravamento, esclusivamente ai fini della liquidazione della rendita e, quindi, non ai fini dell'adeguamento dell'indennizzo in capitale, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente richiesta.Il procedimento amministrativo per l'accertamento dell'aggravamento ai fini dell'adeguamento dell'indennizzo in capitale o della costituzione della rendita può essere promosso solo a richiesta dell'interessato, e quindi non su iniziativa dell'Istituto. La richiesta va formulata nei modi e nei termini stabiliti per la revisione delle rendite in caso di aggravamento. Si osserva, a tale riguardo, che questa disposizione, sia nella ratio che nella formulazione letterale, è identica alla norma contenuta nel penultimo comma dell'art. 83 T.U., alla cui applicazione il legislatore intende, quindi, fare riferimento. Ciò significa che non si può equiparare in via analogica la data di liquidazione dell'indennizzo in capitale alla "data di costituzione della rendita", per cui il dies a quo da prendere in riferimento per i termini revisionali indicati dagli articoli 83, 137 e 146 T.U. è sempre la data dell'infortunio o la data di ricezione della denuncia (o del primo certificato medico) della malattia professionale.
In primo luogo, l'accoglimento della domanda comporta l'adeguamento del capitale in precedenza corrisposto. A tale fine, sulla base del principio indicato al comma 7, relativo ai casi di soppressione della rendita (vedi appresso) ma che può considerarsi di carattere generale, il capitale da adeguare non è quello in precedenza effettivamente erogato, bensì quello ricalcolato prendendo in riferimento l'età dell'assicurato al momento della richiesta di adeguamento.Sotto il profilo operativo si procede nel modo seguente.Si determina innanzitutto il capitale corrispondente al grado della menomazione accertato in esito alla domanda di aggravamento, prendendo a riferimento l'età dell'assicurato al momento della richiesta e la "Tabella indennizzo danno biologico" vigente al momento medesimo.Dall'importo così determinato si sottrae il capitale corrispondente al grado di menomazione precedentemente indennizzato, ricalcolato prendendo a riferimento l'età dell'assicurato al momento della richiesta e la "Tabella indennizzo danno biologico" vigente al momento medesimo. Peraltro, ove detto capitale, per effetto di rivalutazioni della "Tabella indennizzo danno biologico" nel frattempo intervenute, risultasse superiore a quello a suo tempo effettivamente corrisposto, si detrarrà l'importo effettivamente corrisposto.L'importo risultante dalla sottrazione costituisce l'adeguamento di capitale da corrispondere.In secondo luogo, l'accoglimento della domanda comporta l'impossibilità di accogliere nuove richieste di adeguamento dell'indennizzo in capitale, in quanto la norma stabilisce che "la revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione ………può avvenire una sola volta".
A quest'ultimo proposito vanno fatte le seguenti precisazioni:
- il divieto di riconoscere ulteriori adeguamenti dell'indennizzo in capitale non preclude il diritto dell'assicurato di continuare a richiedere, nei termini già indicati, nuove revisioni per aggravamento del grado di menomazione esclusivamente ai fini di ottenere la costituzione della rendita;
- non vanno considerate revisioni di indennizzo, in quanto si riferiscono sempre al provvedimento originario, le differenze di importo erogate per aumento del grado a seguito di opposizione amministrativa, di sentenza, o infine di accertamento definitivo dei postumi allorchè sia stata seguita la procedura di liquidazione provvisoria di cui sopra
In definitiva nel caso in cui 1'istanza di revisione dell’indennizzo in capitale risulti fondata si procede ad un nuovo calcolo dello stesso assumendo 1'eta delTassicurato al momento della domanda e la « Tabella indennizzo danno biologico » vigente alla stessa data come termini di riferimento sia per il calcolo del nuovo importo dovuto, sia per il ricalcolo del capitale gia corrisposto e da portare in detrazione.
In caso di accoglimento della domanda, si costituisce la rendita. Va qui soltanto anticipato che la norma prevede che "l'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto".L'importo da decurtare, peraltro, sulla base dei principio generale già illustrato, non è quello effettivamente erogato, bensì quello ricalcolato prendendo in riferimento l'età dell'assicurato al momento della richiesta nonché la "Tabella indennizzo danno biologico" vigente al medesimo momento (ed, ovviamente, il grado di menomazione in relazione al quale fu concesso l'indennizzo in capitale). Peraltro, ove detto importo, per effetto di rivalutazioni della "Tabella indennizzo danno biologico" nel frattempo intervenute, risultasse superiore a quello a suo tempo effettivamente corrisposto, si detrarrà l'importo effettivamente corrisposto.Il recupero di tale importo andrà effettuato mediante trattenute mensili sull'intero rateo di rendita pari ad un quinto del rateo medesimo.La rendita, una volta costituita, è soggetta alle normali revisioni previste per la rendita di inabilità permanente dagli artt. 83,137 e 146 T.U. 1965 e può anche essere soppressa in caso di recupero dell’integrità psicofisica al di sotto dei limiti fissati per la inden-nizzabilita in rendita. Peraltro, ove residuino postumi indennizzabili in capitale (cioe compresi fra il 6 e il 15%), viene corrisposto il relativo indennizzo calcolato con riferimento alla età dell’assicurato al momento della soppressione della rendita (art. 13, VII c, D.L.vo n. 38 del 2000).-
A conclusione del presente paragrafo, si ritiene necessario esaminare alcuni particolari aspetti, finora non considerati, della disciplina dell'indennizzo in capitale delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%.
Indennizzo in capitale per danno biologico in caso di decesso
Ai sensi del comma 9, se l'assicurato al quale è stato riconosciuto l'indennizzo in capitale del danno biologico decede prima che tale indennizzo sia stato corrisposto, è dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte. Si tratta dell'applicazione del principio di carattere generale secondo il quale l'indennizzo in capitale deve essere proporzionato alla durata della residua vita nel corso della quale deve ristorare il pregiudizio della menomazione, principio che – come si è già visto- sta alla base della differenziazione dell'indennizzo in relazione all'età. E' perciò conseguenziale che, in caso di morte prima della erogazione della prestazione, si debba corrispondere un indennizzo rapportato alla effettiva durata della sopravvivenza del danneggiato, e non quello indicato nella "Tabella indennizzo danno biologico", costruito utilizzando parametri statistici.Si osserva, peraltro, che la norma riguarda solo le fattispecie in cui la morte sopravviene prima della corresponsione dell'indennizzo, con la conseguenza che se l'importo liquidato in capitale è stato corrisposto e regolarmente riscosso e, quindi, è entrato nel patrimonio del danneggiato con la conseguente trasmissibilità agli eredi, questa disposizione non si applica.Laddove, invece, l'importo prima della morte non sia stato ancora corrisposto oppure, se già liquidato, non sia stato ancora riscosso, si deve procedere a reincassare la somma se già liquidata, ricalcolare l'indennizzo del danno biologico maturato dal defunto durante il periodo di sopravvivenza ed erogare il nuovo importo agli eredi.Le operazioni di ricalcolo saranno effettuate –scriveva l’Inail nella circolare 57/2000 -dalla Direzione Generale- Consulenza Statistico Attuariale su segnalazione della Unità Territoriale che dovrà fornire i seguenti elementi: Sede, nome, cognome e data di nascita dell'assicurato, n° caso, tipo (infortunio o m.p.) e data evento, data di maturazione del diritto all'indennizzo, grado di menomazione riconosciuto, indennizzo corrispondente da "Tabella", data della morte. Qualora, pertanto, sopravvenga il decesso dell’infortunato prima dell’accertamento definitivo, tale accertamento dovrà essere condotto sugli atti erogando agli eredi l’indennizzo in capitale nella misura corrispondente al grado di menomazione valutato presuntivamente ed in rapporto al periodo di sopravvivenza,fermo restando che non si procede al recupero ove la prestazione dovuta sia inferiore all’acconto già erogato. Ove il danno valutato presuntivamente dovesse risultare suoerore o pari al 16%, si procederà alla costituzione della rendita.
L’indennità per danno biologico e l’indennità per inabilità temporanea
L'avvenuta liquidazione dell'indennizzo in capitale del danno biologico non ha nessuna incidenza sulla misura della indennità giornaliera dovuta all'infortunato nel caso in cui egli successivamente all'evento indennizzato ricada in stato di inabilità temporanea assoluta o abbia necessità di cure o di accertamenti clinici, stante il carattere patrimoniale di quest'ultima prestazione (che ha, come noto, natura di indennizzo della perdita di guadagno).
L’indennità per danno biologico e la rendita per inabilità permanente
L'indennizzo in capitale di cui si è trattato non ha nessun rapporto con la liquidazione in capitale delle rendite comprese tra l'11 ed il 15% del grado di inabilità al lavoro che l'art. 75 T.U. prevede al termine del periodo revisionale. Nel nuovo sistema tale liquidazione, ovviamente, non trova più applicazione e resta in vigore solo per casi ricadenti nel precedente regime. Continuano a restare in vigore, invece, anche nel nuovo regime, le liquidazioni in capitale per i casi agricoli ricadenti nelle disposizioni di cui agli articoli 219 e 220 e seguenti T.U., nei termini e con le modalità ivi previste.
Hanno diritto primariamente all'indennizzo del danno biologico e, in aggiunta, ad un ulteriore indennizzo per le conseguenze patrimoniali della menomazione. Entrambi gli indennizzi sono corrisposti in forma di rendita vitalizia che, pur essendo unitaria, è composta di due quote in relazione alla diversa natura e alle conseguenti differenze delle modalità di calcolo.Pertanto, una volta accertato in sede medico-legale che a seguito dell'infortunio o della malattia professionale sono residuati postumi di grado pari o superiore al 16%, all'assicurato va costituita la rendita vitalizia determinata come segue, fermi restando i termini vigenti sia per la sua decorrenza sia per la sua liquidazione.
Quota di rendita per l'indennizzo del danno biologico.
E' quella indicata nella parte della "Tabella indennizzo danno biologico" riferita a gradi di menomazione pari o superiori al 16%.Va precisato che gli indennizzi del danno biologico relativi ai gradi di invalidità di cui si tratta sono stati determinati con gli stessi criteri utilizzati per i gradi inferiori, e quindi sono anch'essi di natura areddituale (uguali per tutti a parità di grado) e crescenti con il crescere della gravità della menomazione in misura più che proporzionale sia in termini assoluti che relativi.Non deve trarre in inganno il fatto che in questo caso la tabella non è articolata per fasce di età e per sesso e riporta un solo valore di rendita annua in corrispondenza di ciascun grado di menomazione. Ciò non significa che si perdano le relative specificità; queste infatti, incidendo sulla durata della rendita vitalizia, determinano automaticamente la diversificazione dell'importo complessivo dell'indennizzo.E' evidente, infatti, che –a parità di grado di menomazione e quindi di importo di rateo di rendita- un soggetto ad es. di 20 anni percepirà la prestazione prevedibilmente per un periodo di tempo più lungo rispetto ad un soggetto ad es. di 50 anni, con un conseguente maggiore importo dell'indennizzo complessivamente corrisposto.
Quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali della menomazione.
Una volta determinata la quota di rendita annuale per danno biologico, ad essa va aggiunta una seconda quota per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, che viene calcolata – salvo che per un importante correttivo di cui si dirà appresso - esattamente come si faceva nel precedente regime ai sensi dell'art. 74 T.U., e cioè rapportando il grado della menomazione accertata e valutata sulla base della nuova "Tabella delle menomazioni" – che, come già detto, sostituisce a tutti gli effetti le precedenti Tabelle allegate al testo unico - alla retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120 sulla base delle aliquote di cui all'allegato n. 7.
L'importante correttivo introdotto dall'art. 13 è costituito dal fatto che la retribuzione, ferma restando la sua preliminare riconduzione, ove occorra, al minimale o massimale di legge, non viene considerata per intero (salvo che in precisi e determinati casi), ma viene assunta in una misura percentualmente ridotta in funzione della gravità della menomazione, e della sua incidenza sulla capacità del lavoratore di produrre reddito attraverso il lavoro.
Questa operazione viene effettuata utilizzando l'apposita "Tabella dei coefficienti", per l'applicazione della quale sono necessari alcuni chiarimenti.
Quote integrative ed integrazione rendita.
Il comma 10 prevede che le quote integrative della rendita di cui all'art. 77 T.U. vadano applicate esclusivamente alla parte di rendita erogata per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali della menomazione. Ciò trova spiegazione nel fatto che le quote integrative, avendo finalità di ristoro di un pregiudizio economico, non possono essere applicate alla quota di rendita che indennizza il danno biologico, la quale –come più volte ripetuto- prescinde dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato. Per lo stesso motivo l'integrazione rendita di cui all'art. 89 T.U., finalizzata –come l'indennità di inabilità temporanea- ad indennizzare la perdita di guadagno, va applicata alla quota di rendita che indennizza le conseguenze patrimoniali della menomazione, senza tenere conto perciò della quota per danno biologico.
E' disciplinata dal comma 7 con il rinvio agli articoli 83, 137 e 146 T.U., la cui applicazione non richiede commenti. L'unico aspetto innovativo riguarda la situazione in cui la rendita venga soppressa per recupero dell'integrità psicofisica nei limiti del 16% e il grado di menomazione accertato sia pari o superiore al 6%. In questo caso la norma prevede che all'assicurato venga liquidato l'indennizzo in capitale corrispondente al grado di menomazione accertato, utilizzando la "Tabella indennizzo danno biologico" vigente al momento della soppressione della rendita e facendo riferimento all'età dell'assicurato in quel momento. Per "momento di soppressione della rendita" si deve intendere la data in cui la rendita stessa viene cessata. Ovviamente la corresponsione dell'indennizzo in capitale non dà luogo a recupero dei ratei erogati prima della soppressione della rendita. Qualora l'assicurato, in conseguenza di successivi aggravamenti nei termini di legge (dieci anni dalla data dell'infortunio o quindici se si tratta di malattia professionale), maturi nuovamente il diritto alla rendita, si applicano le direttive viste in precedenza.
Si passa ora ad illustrare le altre innovazioni contenute nell'art. 13 fin qui non esaminate.
E' dettata dal comma 5, il quale stabilisce innanzitutto che "nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi". Può accadere che 1'assicurato, già colpito da infortunio o da malattia professionale indennizzati in capitale o in rendita secondo le regole dettate dall’art. 13 D.L.vo 23 febbraio 2000 n. 38, subisca in prosieguo di tempo un nuovo evento lesivo dal quale residuino egualmente postumi di carattere permanente. Si tratta di una disposizione che, se da un lato conferma la criteriologia già in uso per la valutazione dei danni plurimi policroni (e lo stesso dicasi per i danni plurimi monocroni), dall'altro introduce una importante innovazione, e cioè l'abolizione della distinzione, finora vigente, tra eventi lesivi plurimi afferenti alla stessa gestione ed eventi lesivi plurimi afferenti a gestioni diverse. Per effetto di questa norma, quindi, si procede a unificazione dei postumi e ad un unico indennizzo anche se gli eventi lesivi plurimi sono occorsi nell'esercizio di lavorazioni rientranti in gestioni diverse (industria, agricoltura, medici radiologi).Il comma prosegue stabilendo che, dopo la valutazione complessiva dei postumi, si procede alla "liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato".Si tratta, per quest'ultimo aspetto, degli stessi principi che disciplinano l'erogazione delle prestazioni in caso di danni singoli (o plurimi monocroni) e, quindi, valgono i meccanismi applicativi già noti, che qui si richiamano attraverso qualche esempio.
1. Se dopo il primo evento sono residuati postumi del 4%, perciò non indennizzati, e a seguito di nuovo evento il grado complessivo delle menomazioni è pari al 10%, si provvede, se necessario utilizzando la procedura della liquidazione provvisoria, alla erogazione dell'indennizzo in capitale del danno biologico, applicando la "Tabella indennizzo danno biologico" vigente al momento della guarigione clinica del nuovo infortunio (o, se si tratta di malattia professionale senza periodo di inabilità temporanea assoluta, al momento di ricezione della denuncia) e prendendo in riferimento l'età dell'assicurato in quel momento.
2. Se dopo il primo evento sono residuati postumi del 4%, perciò non indennizzati, e a seguito di nuovo evento il grado complessivo delle menomazioni è pari al 20%, si costituisce la rendita secondo quanto più innanzi si è detto.
3. Se dopo il primo evento sono residuati postumi del 10%, perciò indennizzati in capitale, e a seguito di nuovo evento il grado complessivo delle menomazioni è pari al 14%, si provvede alla liquidazione di un nuovo indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo di menomazione accertato, nella misura indicata dalla "Tabella indennizzo danno biologico" vigente al momento della guarigione clinica del nuovo infortunio (o, se si tratta di malattia professionale senza periodo di inabilità temporanea assoluta, al momento di ricezione della denuncia) e prendendo in riferimento l'età dell'assicurato in quel momento. Da questo nuovo indennizzo va sottratto l'importo dell'indennizzo in capitale precedentemente erogato, ricalcolato prendendo a riferimento l'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica del nuovo infortunio e la "Tabella indennizzo danno biologico" vigente al momento medesimo (ed, ovviamente, il grado di menomazione del 10% in relazione al quale fu concesso il precedente indennizzo in capitale). Peraltro, ove detto importo, per effetto di rivalutazioni della "Tabella indennizzo danno biologico" nel frattempo intervenute, risultasse superiore a quello a suo tempo effettivamente corrisposto, si detrarrà l'importo effettivamente corrisposto.
4. Se dopo il primo evento sono residuati postumi del 10%, perciò indennizzati in capitale, e a seguito di nuovo evento il grado complessivo della menomazione è pari al 30%, si provvede alla costituzione della rendita., decurtando l'importo dell'indennizzo in capitale in precedenza erogato, ricalcolato prendendo a riferimento l'età dell'assicurato al momento di decorrenza della rendita e la "Tabella indennizzo danno biologico" vigente al momento medesimo (ed, ovviamente, il grado di menomazione del 10% in relazione al quale fu concesso il precedente indennizzo in capitale). Peraltro, ove detto importo, per effetto di rivalutazioni della "Tabella indennizzo danno biologico" nel frattempo intervenute, risultasse superiore a quello a suo tempo effettivamente corrisposto, si detrarrà l'importo effettivamente corrisposto. Il recupero di tale importo andrà effettuato mediante trattenute mensili sull'intero rateo di rendita pari ad un quinto del rateo medesimo.
5. Se il nuovo evento occorre ad assicurato già titolare di rendita, si seguono i criteri oggi vigenti in materia di "rendita unica" (art. 80, primo comma, T.U.) oppure di "nuova rendita" (art. 80, secondo comma), integrati dalle regole che illustreremo in prosieguo.. Se sulla precedente rendita era in corso il recupero di indennizzo in capitale precedentemente erogato, tale recupero proseguirà mediante trattenute mensili di un quinto sulla nuova misura del rateo.
In tutti i casi di unificazione dei postumi derivanti da eventi plurimi, si riaprono i termini della revisione per aggravamento del grado di menomazione, che avranno decorrenza dalla data di costituzione della rendita o, se questa non sussiste, dalla data dell'ultimo evento.
I nuovi termini saranno regolati secondo il regime valido per l'ultimo evento, garantendo nel contempo il periodo pieno di revisionabilità di ciascuno dei singoli danni componenti il danno unico, applicando le direttive vigenti in materia di revisione "della rendita unica" (cfr. Guida alle revisioni delle rendite, allegata alla circolare n. 71/1996, punto 2.5., pag. 9).
Si è visto come il comma 5 disciplini i casi di danni plurimi policroni conseguenti ad eventi lesivi tutti ricadenti nel nuovo regime. Il comma 6, invece, oltre a regolamentare –peraltro senza innovazioni rispetto alla attuale normativa- la valutazione delle menomazioni preesistenti extralavorative, detta anche la disciplina dei casi di danni plurimi policroni derivanti da eventi lavorativi occorsi l'uno (o gli uni) prima e l'altro (o gli altri) dopo la data di entrata in vigore del nuovo regime, stabilendo in questo modo le regole per raccordare precedente e nuovo sistema indennitario.Prima di esaminare nel dettaglio le disposizioni del comma 6, va sottolineata la scelta legislativa di impedire che postumi conseguenti ad eventi lesivi ricadenti nel precedente regime siano unificati con postumi derivanti da eventi lesivi ricadenti nel nuovo regime.Si tratta di una scelta coerente con l'impostazione complessiva dell'art. 13, che lascia inalterata la disciplina dettata dal Testo Unico per eventi antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e introduce il nuovo regime indennitario solo per eventi successivi, dando così vita ad un sistema di coesistenza delle due discipline e, ove esistano i presupposti, di coesistenza di più indennizzi, che perdurerà fino ad esaurimento dei casi verificatisi in vigenza del Testo Unico non modificato.
Come nel precedente regime, le menomazioni preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro assumono rilevanza solo se concorrenti ed aggravanti la menomazione di origine lavorativa e sono prese in considerazione utilizzando la formula Gabrielli di cui all'art. 79 T.U.Si intende che, a questo fine, le menomazioni preesistenti extralavorative devono essere valutate con la nuova "Tabella delle menomazioni".Non si considerano le menomazioni preesistenti semplicemente coesistenti.
Il comma 6 stabilisce che, "quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 (e cioè ricadenti nel precedente regime) l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale (e cioè ricadenti nel nuovo regime) viene valutato senza tenere conto delle preesistenze."In questi casi, pertanto, la valutazione del nuovo danno viene effettuata come se la preesistente integrità psico-fisica fosse completa. Ciò è collegato al fatto che l'assicurato, oltre all'indennizzo in capitale o in rendita spettante ai sensi della nuova disciplina di cui all'art. 13, continuerà a percepire la rendita corrisposta ai sensi della precedente disciplina di cui al Testo Unico, rendita alla quale si applicheranno tutti gli istituti giuridici previsti dallo stesso Testo Unico non modificato (revisione, rivalutazione, quote integrative, ecc.), o, comunque, avrà già percepito l'importo liquidato in capitale ai sensi dell'art. 75 T.U..
Ai fini della valutazione del grado di menomazione conseguente ad evento ricadente nel nuovo regime, le conseguenze permanenti di infortuni o di malattie professionali verificatisi o denunciate prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 (e cioè ricadenti nel precedente regime) non indennizzate in rendita (e cioè con grado di inabilità inferiore all'11%) assumono rilevanza solo se concorrenti ed aggravanti la menomazione di origine lavorativa e sono prese in considerazione utilizzando la formula Gabrielli di cui all'art. 79 T.U.Si intende che, a questo fine, tali preesistenze devono essere valutate con la nuova "Tabella delle menomazioni".Non si considerano le preesistenze semplicemente coesistenti. Inoltre poiché, sulla base del principio generale sopraindicato, all'evento occorso in vigenza del precedente regime continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni del Testo Unico, l'assicurato può chiedere, per quell'evento, la liquidazione della rendita in caso di aggravamento, ai sensi del penultimo comma dell'art. 83 T.U.
Il comma 3 stabilisce che la "Tabella indennizzo danno biologico" viene adeguata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL.Ciò introduce una importante novità per quanto attiene alla rivalutazione delle rendite, in quanto mentre la quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali della menomazione, essendo agganciata alla dinamica retributiva, sarà rivalutata sulla base delle regole vigenti (peraltro anch'esse modificate a decorrere dal 1° luglio 2000 per effetto dell'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo 38/2000), la rivalutazione della quota di rendita che indennizza il danno biologico seguirà un diverso e non necessariamente concomitante percorso, collegato appunto all'adeguamento ministeriale della relativa "Tabella".Il meccanismo di adeguamento della "Tabella indennizzo danno biologico" non produrrà, invece, effetti sui casi liquidati in capitale trattandosi di rapporti che, sotto il profilo economico (ma non sotto quello sanitario; vedi appresso), si esauriscono con la erogazione della prestazione una tantum. Resta inteso, peraltro, come si è in precedenza chiarito, che nelle ipotesi di revisione dell'indennizzo in capitale per aggravamento, o di corresponsione di nuovo indennizzo in capitale a seguito di nuovo evento che determina una maggiorazione del grado complessivo della menomazione, qualora nel frattempo fosse intervenuto un adeguamento della Tabella, il relativo importo deve essere calcolato utilizzando la Tabella in vigore al momento della maturazione del nuovo diritto.
In sintesi,pertanto :
Per gli assicurati guariti senza postumi o con postumi inferiori al 6% e
possibile che: \
1) il nuovo grado di inabilita risulti ancora inferiore al 6%: in tal caso non si verifica alcuna variazione economica rispetto alla situazione precedente;
2) il nuovo grado di inabilita risulti pari o superiore al 6%, ma inferiore al 16%: in tal caso spetta 1'indennizzo in capitale del danno biologico;
3) il nuovo grado di inabilita risulti pari o superiore al 16%: in tal caso si costituisce la rendita, nei termini e con le modalita previste dal T.U.
Per gli assicurati guariti con postumi pari o superiori al 6% e inferiori al 16% q possibile che:
1) il nuovo grado di inabilita risulti inferiore al 6%: in tal caso, 1'interessato, che ha gia percepito Pindennizzo in capitale, nulla deve restituire;
2) il nuovo grado di inabilita risulti ancora tra il 6 e il 15%, raa inferiore a quello gia indennizzato in capitale (es. dal 14% al 10%): in tal caso, Pinteressato, che ha gia percepito Pindennizzo in capitale, nulla deve restituire;
3) il nuovo grado di inabilita risulti ancora tra il 6% e il 15%, ma piu elevato del precedente (es. dal 10% al 14%): in tal caso spetta Padeguamento delPindennizzo in capitale del danno biologico;
4) il nuovo grado di inabilita risulti pari o superiore al 16%: si costituisce la rendita, nei termini e con le modalita previste dal T.U., con decurtazione del precedente indennizzo in capitale, mediante trattenute mensili sul-Pintero rateo di rendita pari ad un quinto del rateo medesimo.
Per gli assicurati guariti con postumi pari o superiori al 16% e possibile che:
1) il nuovo grado di inabilita risulti inferiore al 6%: in tal caso si sopprime la rendita;
2) il nuovo grado di inabilita risulti pari o superiore al 6% e inferiore al l6%-in tal caso, si sopprime la rendita e si procede all’indennizzo in capitale senza recupero dei ratei corrisposti prima della soppressione della rendita;
3) il nuovo grado di inabilita risulti ancora superiore al 16%, ma inferiore o superiore a quello precedente: in tal caso verra effettuata la variazione, rispettivamente in diminuzione o in aumento, della rendita .
II D.Lgs. 38/2000, in origine stabiliva, espressamente, che la normativa del T.U. continuava ad applicarsi, in quanto compatibile, a tutti gli altri istituti giuridici, esclusi dall’applicazione delle disposizioni concernenti il danno biologico. II rinvio alla normativa del T.U., ha comportato, quindi, il mantenimento in vigore delle nozioni di attitudine al lavoro e di inabilita permanente assoluta e parziale, secondo la valutazione del T.U., per alcune specifiche prestazioni, quali, ad esempio, 1'assegno per assistenza personale continuativa; lo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti; 1'assegno di incollocabilita ecc.L'art. 1, c. 782 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), ha introdotto, dopo l'articolo 13 del D.Lgs. 38/2000, l'articolo 13bis, recante: «Disposizioni in tema di menomazione dell’integrita psico-fisica». La norma, contiene disposizioni che estendono, per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, la nozione di menomazione dell’integrita psicofisica (danno biologico) anche agli istituti giuridici gia disciplinati con riferimento alla nozione di attitudine al lavoro di cui all’articolo 74 del T.U., regolando in maniera nuova ai fini del riconoscimento delle prestazioni , sei di questi istituti tra cui:
grande invalido del lavoro;
rendita di passaggio per assicurati affetti da silicosi ed asbestosi;
riscatto in capitale della rendita del settore agricolo;
speciale assegno continuativo ai superstiti;
assegno di incollocabilita;
assegno per assistenza personale e continuativa.
In proposito 1'INAIL ha impartito le istruzioni applicative con la lettera della Direzione Centrale Prestazioni - Prot. n. 264 dell'll gennaio 2007 il cui testo di seguito si riporta
Rivalutazione delle prestazioni particolari ex art. 14-viciesquater della legge n. 168 del 2005 (COMMA 778)
Il comma 778 prevede, con effetto dall’anno 2006, la rivalutazione, con applicazione delle modalità di cui all’articolo 11, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, delle prestazioni particolari (Cod. 7-8-9) erogate ai sensi dell’articolo 14-viciesquater (Riconoscimento di prestazioni economiche in caso di provvedimenti di rettifica per errore) del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.
Estensione dei parametri di valutazione del danno biologico (COMMA 782)
Il comma 782 introduce dopo l’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l’articolo 13-bis, recante: “Disposizioni in tema di menomazione dell’integrità psico-fisica”. La norma contiene disposizioni che estendono, per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, la nozione di menomazione dell’integrità psicofisica (danno biologico) ad altri istituti giuridici riguardanti gli invalidi del lavoro, già disciplinati con riferimento alla nozione di attitudine al lavoro di cui all’articolo 74 del Testo Unico n. 1124 del 1965.
Gli istituti giuridici presi in considerazione sono i seguenti:
1- Riconoscimento di “Grande invalido del lavoro” (e dei relativi benefici onorifici ed economici).
All’articolo 178, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, al secondo comma, sono state aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, abbiano subito o subiscano una menomazione dell’integrità psicofisica di grado pari o superiore al 60 per cento”.
2- Rendita di passaggio per assicurati affetti da silicosi o asbestosi.
All’articolo 150, primo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: “purché non superiore all’ottanta per cento” sono state inserite le seguenti:
“e, per le malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, con menomazione dell’integrità psicofisica di qualunque grado, purché non superiore al 60 per cento”.
3- Riscatto in capitale della rendita nel settore agricolo
All’articolo 220 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: “di grado non inferiore al 50 per cento” sono state inserite le seguenti:
“e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai titolari di rendita per menomazione dell’integrità psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento”.
4- Assegno per assistenza personale continuativa (APC).
All’articolo 76, primo comma, e 218, primo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: “invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3” sono state inserite le seguenti:
“e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella”.
Con riguardo all’APC, si segnala che il legislatore non ha proceduto alla riparametrazione della soglia di invalidità prevista dal Testo Unico (perdita del 100 per cento dell’attitudine al lavoro), ma ha fatto esclusivo riferimento all’elenco di menomazioni previste nella Tabella allegato n. 3 del Testo Unico.
Pertanto, per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai fini della corresponsione dell’assegno, si deve fare riferimento alla sola sussistenza di una o più delle condizioni menomative di cui alla predetta Tabella.
5- Speciale assegno continuativo mensile ai superstiti.
All’articolo 11, terzo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, è stato aggiunto il seguente comma:
“Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, lo speciale assegno continuativo mensile di cui al primo comma spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione dell’integrità psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento”.
6- Assegno di incollocabilità
All’articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, dell’integrità psicofisica di grado superiore al 20 per cento”.
Si precisa che, in considerazione del fatto che la norma in questione, non ha esteso i parametri di valutazione propri del regime “danno biologico” a tutti gli istituti giuridici, anche esterni al Testo Unico n. 1124/1965, riguardanti gli invalidi del lavoro, resta ferma la necessità di procedere alla doppia valutazione del danno permanente – in base sia alle Tabelle allegate al predetto Testo Unico, sia alle Tabelle emanate con D.M. 12 luglio 2000 – ai fini dell’accesso ai seguenti benefici:
1- Attestazione di disabile del lavoro ai fini del collocamento mirato, ai sensi dell’articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede un grado di invalidità superiore al 33%.
2- Attestazione di persona diventata disabile del lavoro
durante l’attività lavorativa, ai sensi dell’articolo. 4, quarto comma,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede, per la conservazione del
posto di lavoro, una riduzione della capacità lavorativa inferiore al
60%.
3- Agevolazioni per le assunzioni di disabili, ai sensi
dell’articolo 13, primo comma, lettere a) e b), della legge 12 marzo
1999, n. 68, che prevedono una fiscalizzazione totale (lettera a) o
parziale (lettera b) dei contributi previdenziali ed assistenziali per
l’assunzione di disabili che abbiano, rispettivamente, una riduzione
della capacità lavorativa superiore al 79% ovvero una riduzione della
capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% .
4- Esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione
alla spesa sanitaria (per assistenza farmaceutica, accertamenti
diagnostici in regime di ricovero diurno, assistenza specialistica
ambulatoriale, assistenza termale, assistenza riabilitativa
extraospedaliera), ai sensi dell’articolo 6, primo comma, lettera b), e
secondo comma, lettera b), del Decreto del Ministro della Sanità
del 1° febbraio 1991, confermato dall’articolo 5, sesto comma del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, che prevede l’esenzione
totale per invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa
superiore ai due terzi , e l’esenzione limitata alle prestazioni
correlate alla patologia invalidante per riduzione inferiore ai due
terzi.
Con riferimento a tale beneficio, in ordine alle modalità di attestazione della condizione di invalido del lavoro – allo scopo di fruire dell’esenzione per le prestazioni sanitarie correlate alla patologia invalidante – durante il periodo intercorrente tra l’accertamento provvisorio dei postumi e quello definitivo (art. 13, comma 8, D.Lgs. n. 38/2000), si conferma l’istruzione di rilasciare all’interessato una dichiarazione attestante l’origine professionale della patologia e contenente la descrizione dei postumi accertati, con l’indicazione che tali postumi comportano una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi, già fornita con la Nota del 12 giugno 2001 (Risposta ai quesiti n. 2/2001).
Istituzione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (COMMA 1187)
Il comma 1187 prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
Il Fondo ha lo scopo di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui la vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Testo Unico n. 1124/1965.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale saranno definite le tipologie di benefici concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall’INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi.
Incremento copertura assicurativa per infortuni domestici (COMMA 1257)
Il comma 1257 prevede, in materia di assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, con effetto dal 1° gennaio 2007, la riduzione dal 33 al 27 per cento del grado minimo di inabilità permanente ai fini del diritto alla rendita.
Pertanto, gli infortuni verificatisi in ambito domestico a decorrere dal 1° gennaio 2007 vengono indennizzati in rendita a condizione che sia derivata una inabilità permanente non inferiore al 27 per cento.
Con riferimento all’aumento indotto dal decreto in oggetto Inail , con apposite note operative ha statuito che l'aumento si applica anche agli indennizzi in capitale erogati e alle rendite costituite a seguito di domanda di aggravamento e di contenzioso amministrativo o giudiziario.
Premesso che l’aumento dell'8,68% si applica alla sonuna effettivamente corrisposta a titolo di indennizzo in capitale a far data dal 1° gennaio 2008 e che per tale data deve intendersi quella del provvedimento di liquidazione dell'indennizzo in capitale, si esaminano le seguenti fattispecie:
A. EROGAZIONE DELL'ACCONTO A SEGUITO DI ACCERTAMENTO PROVVISORIO DEI POSTUMI
Trattandosi di accertamento provvisorio, stante l’impossibilita della definitiva valutazione del grado di inabilita permanente, l'aumento in via straordinaria non e corrisposto in tale fase deiristruttoria.
B. INDENNIZZO IN CAPITALE A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DEI POSTUMI
In questi casi, occorre distinguere tra:
Indennizzo in capitale preceduto da erogazione di acconto in via provvisoria corrisposto ante 1° gennaio 2008.Poichè l’aumento straordinario si applica esclusivamente agli indennizzi in capitale liquidati a far data dal 1° gennaio 2008, ne consegue che per questi casi è necessario operare una distinzione in relazione alFesito deiraccertamento definitivo:
conferma della misura dei postumi valutata in via prowisoria (es.: postumi provvisori pari al 6% con acconto nell’anno 2007; segue nell’anno 2008 l’accertamento definitivo che conferma la valutazione del 6%). In questo caso, poiche^ 1'acconto e stato liquidato in data antecedente al 1° gennaio 2008, senza ulteriori erogazioni stante la conferma del grado precedentemente valutato, nulla è corrisposto a titolo di aumento in via straordinaria;
aumento della misura dei postumi valutata in via provvisoria (es.: postumi provvisori pari al 6% con acconto nell’anno 2007, segue accertamento deftnitivo nell’anno 2008 con aumento del grado al 10%). In questo caso, poiche l’acconto b stato erogato in data antecedente al 1° gennaio 2008, l’aumento si applica esclusivamente alla somma iiquidata per la differenza di grado.
C - INDENNIZZO IN CAPITALE PRECEDUTO DA EROGAZIONE DI ACCONTO IN
VIA PROVVISORIA CORRISPOSTO A FAR DATA DAL 1° GENNAIO 2008.
In questo caso, trattandosi di importi liquidati (a seguito di valutazione prowisoria e di accertamento definitivo) dal 1° gennaio 2008, saranno entrambi rivalutati. Pertanto, raumento e calcolato su quanto previsto in tabella per il grado accertato in via defimtiva2, meno quanto gia corrisposto a titolo di valutazione provvisoria.
Ne consegue che, se in sede di accertamento definitivo dei postumi e confermato il grado valutato in via provvisoria, di fatto l’importo erogato sara pari aIl’8,68% di quanto precedentemente corrisposto.
C.1- INDENNIZZO IN CAPITALE LIQUIDATO DAL 1° GENNAIO 2008 NON PRECEDUTO DA EROGAZIONE DI ACCONTO IN VIAPROVVISORIA.
In tale ipotesi, l'aumento e calcolato sulFintera somma erogata, pari a quella indicata in tabella per il grado accertato in via definitiva.
C. 2 - ADEGUAMENTO DELL' INDENNIZZO IN CAPITALE PER AGGRAVAMENTO.
Nel ribadire che in questi casi l’aumento in via straordinaria si applica solo agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a far data dal 1° gennaio 2008, occorre distinguere se a seguito della richiesta di aggravamento:l’indennizzo in capitale e erogato per la prima volta (es.; precedente valutazione dei postumi pari al 2%; a seguito di aggravamento, il nuovo grado accertato epari al 6%). In questi casi, l’aumento e applicato alL’intera somma, corrispondente a quella indicata in tabella per il nuovo grado accertato;è confermato il grado precedente (es.: postumi pari 6%; a seguito di aggravamento e confermato il 6%). In questi casi, poich6 nulla e corrisposto per la differenza di grado, nulia e erogato a titolo di aumento;i postumi sono valutati in misura superiore a quelli gia indennizzati (es.: precedente valutazione dei postumi pari al 6%; a seguito di aggravamento il grado e aumentato al 10%). In questi casi, l’aumento si applica alla somma corrisposta per la differenza di grado.L'aumento straordinario non e coirisposto in fase di accertamento provvisorio dei postumi.
D - INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO IN RENDITA
Sono interessate dalla previsione normativa esclusivamente le rendite costituite per eventi verificatisi dal 25 luglio 2000.L'aumento e applicato sulla quota parte del rateo relativa all’indennizzo del danno biologico, con riferimento ai ratei maturati a decorrere dal 1° gennaio 2008.Ne consegue che, se con il primo rateo utile sono erogati anche arretrati per decorrenza della rendita antecedente al 1° gennaio 2008, gli importi dei ratei maturati prima di tale data non sono considerati ai flni deiraumento.E' importante evidenziare che il carattere di straordinarieta dell’aumento - che, come sopra illustrato, non deve intendersi quale rivalutazione delle tabelle attualmente in vigore - comporta che, in caso di costituzione di rendita per eventi gia indennizzati in capitale ai quali l’aumento è stato applicato, l’importo relativo a detto aumento non deve essere considerato ai fini dei recupero dell’indennizzo in capitale precedentemente corrisposto.Nel caso di rendite cessate/sospese, per i ratei maturati dal 1° gennaio 2008 l’importo da erogare a titolo di aumento sara elaborato a livello centrale; con successiva nota saranno inviati alle Unita territoriali gli elenchi dei relativi casi. II pagamento dovra essere gestito fuori procedura e comunicato all’interessato con invio di apposito provvedimento elaborato manualmente dall’operatore.
CONTENZIOSO AMMINISTRATTVO O GIUDIZIARIO
In questo caso, fermo restando che l’aumento in via straordinaria si applica solo agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a far data dal 1 ° gennaio 2008, occorre distinguere se il contenzioso ha per oggetto il "riconoscimento del diritto" alle prestazioni o la "misura" delle stesse.
1. RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
Se è accertato il diritto all’indennizzo in capitale, l’aumento e applicato all’intera somma erogata, corrispondente all’importo previsto in tabella per il grado riconosciuto.
Se è accertato il diritto alla costituzione della rendita, l’aumento e corrisposto per tutti i ratei maturati dal 1° gennaio 2008, ad esclusione di quelli dovuti per decorrenza antecedente a tale data.